Art. 28 LATer

Autorizzazione del commercio all’ingrosso di medicamenti

1 Chi effettua il commercio all’ingrosso di medicamenti necessita di un’autorizzazione rilasciata dall’Istituto.
2 L’autorizzazione è rilasciata se:
  1. a. le condizioni relative alle qualifiche professionali e all’azienda sono adempiute;
  2. b. esiste un adeguato sistema di garanzia della qualità.
3 L’autorizzazione è rilasciata anche nel caso in cui il richiedente disponga già di un’autorizzazione di fabbricazione o di importazione.
4 L’autorità competente verifica, per mezzo di un’ispezione, se le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione sono adempiute.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Fornitura di medicamenti a clienti in Svizzera da un magazzino situato in Germania
    · 25/10/2004 · 5 citazioni Riassunto
  2. 2
    Esigenze relative all'autorizzazione per la consegna diretta di medicamenti e per la vendita per corrispondenza (consid. 3.1-3.4)
    · 07/07/2014 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.