Art. 28 LATer
Autorizzazione del commercio all’ingrosso di medicamenti
1 Chi effettua il commercio all’ingrosso di medicamenti necessita di un’autorizzazione rilasciata dall’Istituto.
2 L’autorizzazione è rilasciata se:
- a. le condizioni relative alle qualifiche professionali e all’azienda sono adempiute;
- b. esiste un adeguato sistema di garanzia della qualità.
3 L’autorizzazione è rilasciata anche nel caso in cui il richiedente disponga già di un’autorizzazione di fabbricazione o di importazione.
4 L’autorità competente verifica, per mezzo di un’ispezione, se le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione sono adempiute.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Fornitura di medicamenti a clienti in Svizzera da un magazzino situato in Germania5 citazioni
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2Esigenze relative all'autorizzazione per la consegna diretta di medicamenti e per la vendita per corrispondenza (consid. 3.1-3.4)1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Heilmittelgesetz, Verweigerung der Betriebsbewilligung7 citazioni
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6 citazioni
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3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.