Art. 22 ORC

Statuto e atto di fondazione

1 Nel registro di commercio è iscritta come data dello statuto il giorno in cui:
  1. a. i promotori hanno accettato lo statuto; o b. l’organo competente della società ha deciso l’ultima modifica dello statuto.
2 Nel registro di commercio è iscritta come data dell’atto di fondazione il giorno in cui:
  1. a. l’atto pubblico attestante la costituzione della fondazione è stato allestito;
  2. b. la disposizione a causa di morte è stata allestita; o c. l’atto di fondazione è stato modificato da un tribunale o un’autorità.
3 Qualora lo statuto o l’atto di fondazione fossero modificati o adeguati, occorre produrre all’ufficio del registro di commercio una nuova versione completa dello statuto o dell’atto di fondazione.
4 I seguenti documenti devono essere legalizzati da un pubblico ufficiale:
  1. a. gli statuti di: 1. società anonime, 2. società in accomandita, 3. società a garanzia limitata, 4. società cooperative, 5. società di investimento a capitale fisso, 6. società di investimento a capitale variabile;
  2. b. atti di fondazione.
5 Gli statuti delle associazioni devono essere firmati da un membro della direzione.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Diritto ereditario internazionale
    · 17/05/1973 · 1 citazioni Riassunto
  2. 2
    Iscrizione nel registro di commercio, responsabilità per le tasse
    · 15/03/1989 · 0 citazioni
  3. 3
    Art. 940 CO, art. 21 segg
    · 29/04/1988 · 0 citazioni Riassunto

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