Art. 22 ORC
Statuto e atto di fondazione
1 Nel registro di commercio è iscritta come data dello statuto il giorno in cui:
- a. i promotori hanno accettato lo statuto; o b. l’organo competente della società ha deciso l’ultima modifica dello statuto.
2 Nel registro di commercio è iscritta come data dell’atto di fondazione il giorno in cui:
- a. l’atto pubblico attestante la costituzione della fondazione è stato allestito;
- b. la disposizione a causa di morte è stata allestita; o c. l’atto di fondazione è stato modificato da un tribunale o un’autorità.
3 Qualora lo statuto o l’atto di fondazione fossero modificati o adeguati, occorre produrre all’ufficio del registro di commercio una nuova versione completa dello statuto o dell’atto di fondazione.
4 I seguenti documenti devono essere legalizzati da un pubblico ufficiale:
- a. gli statuti di: 1. società anonime, 2. società in accomandita, 3. società a garanzia limitata, 4. società cooperative, 5. società di investimento a capitale fisso, 6. società di investimento a capitale variabile;
- b. atti di fondazione.
5 Gli statuti delle associazioni devono essere firmati da un membro della direzione.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritto ereditario internazionale1 citazioni
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2Iscrizione nel registro di commercio, responsabilità per le tasse0 citazioni
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3Art. 940 CO, art. 21 segg0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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