Art. 23 ORC

Verbali concernenti le deliberazioni

1 Se i fatti da iscrivere si fondano su deliberazioni o elezioni di organi di una persona giuridica e le deliberazioni non necessitano dell’atto pubblico, il verbale o l’estratto del verbale concernente la deliberazione o una deliberazione per circolazione è prodotto come documento giustificativo.
2 I verbali o gli estratti dei verbali recano la firma del segretario e del presidente dell’organo che ha deliberato, mentre le deliberazioni per circolazione la firma di tutte le persone appartenenti all’organo.
3 Non è necessario produrre un verbale o un estratto del verbale dell’organo superiore di direzione o di amministrazione se la notificazione all’ufficio del registro di commercio è firmata da tutti i membri di tale organo. Non è neppure necessario produrre un verbale o un estratto del verbale dell’assemblea dei soci delle società a garanzia limitata se la notificazione all’ufficio del registro di commercio è firmata da tutti i soci iscritti nel registro di commercio.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 940 CO, art. 21 segg
    · 29/04/1988 · 0 citazioni Riassunto
  2. 2
    · 13/03/1986 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 69_I_51
    20/04/1943 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • VB.2000.00048
    13/04/2000 · 1 citazioni de
  • BS 2022 5
    21/11/2023 · 0 citazioni de
  • VB.2020.00648
    16/12/2021 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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