Art. 64 ORC
Revoca dello scioglimento
1 Se l’assemblea generale revoca la sua decisione di scioglimento, la revoca dello scioglimento è notificata al registro di commercio per l’iscrizione.
2 Con la notificazione occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:
- a. l’atto pubblico concernente la deliberazione dell’assemblea generale;
- b. la prova dei liquidatori che non si è ancora proceduto alla ripartizione del patrimonio;
3 L’iscrizione nel registro di commercio contiene:
- a. il fatto che lo scioglimento viene revocato;
- b. la data della deliberazione dell’assemblea generale;
- c. la ditta senza la menzione «in liquidazione» o «in liq.»;
- d. le modifiche necessarie riguardanti le persone iscritte;
- e. nel caso di una limitazione della trasferibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Proseguimento dell'esecuzione0 citazioni
-
2Diritto delle ditte commerciali, concorrenza sleale0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.