Art. 64 ORC

Revoca dello scioglimento

1 Se l’assemblea generale revoca la sua decisione di scioglimento, la revoca dello scioglimento è notificata al registro di commercio per l’iscrizione.
2 Con la notificazione occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:
  1. a. l’atto pubblico concernente la deliberazione dell’assemblea generale;
  2. b. la prova dei liquidatori che non si è ancora proceduto alla ripartizione del patrimonio;
3 L’iscrizione nel registro di commercio contiene:
  1. a. il fatto che lo scioglimento viene revocato;
  2. b. la data della deliberazione dell’assemblea generale;
  3. c. la ditta senza la menzione «in liquidazione» o «in liq.»;
  4. d. le modifiche necessarie riguardanti le persone iscritte;
  5. e. nel caso di una limitazione della trasferibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Proseguimento dell'esecuzione
    · 17/09/1987 · 0 citazioni Riassunto
  2. 2
    Diritto delle ditte commerciali, concorrenza sleale
    · 09/05/1967 · 0 citazioni Riassunto

Ultime sentenze del TF

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