Art. 6 OMAI
Debita cura
1 I mezzi ausiliari consegnati dall’assicurazione devono essere utilizzati con la debita cura. [tab] 2 L’assicurato ha l’obbligo di versare all’assicurazione un indennizzo adeguato se un mezzo ausiliario risulta prematuramente inutilizzabile a causa di violazioni del dovere di diligenza.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Cifra 7.02* dell'allegato all'OMAI (nel tenore vigente dal 1o marzo 1996)5 citazioni
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2Partecipazione ai costi da parte della persona assicurata in caso di inutilizzabilità prematura2 citazioni
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31 citazioni
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4Art. 42 cpv. 1 e cpv. 2 LAI, art. 36 cpv. 3 lett. a OAI: Diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado esiguo in caso di paraplegia totale. - Quando si esamina la necessità di aiuto per ogni atto ordinario della vi…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Hilfsmittel, Hörgerät, Schadenersatzpflicht des Versicherten bei Verlust, Verrechnung mit Kostenübernahme für Ersatzhilfsmittel1 citazioniIV.2006.00220· 25/09/2006 · 1 citazioni de
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Entschädigungspflicht der versichreten Person bei grobfahrlässigem Verlust eines Hörgeräts1 citazioniIV.2006.00387· 26/06/2006 · 1 citazioni de
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Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.