Art. 106 AIMP

Dichiarazione di esecutività

1 Il giudice esamina d’ufficio se sono adempiute le condizioni d’esecuzione e assume le prove necessarie.
2 Se le condizioni sono adempiute, il giudice dichiara esecutiva la decisione e prende le disposizioni necessarie per l’esecuzione.
3 La decisione è emessa in forma di sentenza motivata. Il diritto cantonale prevede un rimedio giuridico.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Esecuzione di una sentenza penale straniera in Svizzera; decisione dell'autorità federale; controversia di diritto pubblico tra Cantoni
    · 21/12/2009 · 5 citazioni Riassunto
  2. 2
    Corso delle istanze nella procedura d'exequatur
    · 01/03/2016 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.