Art. 106 AIMP
Dichiarazione di esecutività
1 Il giudice esamina d’ufficio se sono adempiute le condizioni d’esecuzione e assume le prove necessarie.
2 Se le condizioni sono adempiute, il giudice dichiara esecutiva la decisione e prende le disposizioni necessarie per l’esecuzione.
3 La decisione è emessa in forma di sentenza motivata. Il diritto cantonale prevede un rimedio giuridico.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Esecuzione di una sentenza penale straniera in Svizzera; decisione dell'autorità federale; controversia di diritto pubblico tra Cantoni5 citazioni
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2Corso delle istanze nella procedura d'exequatur2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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5 citazioni
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Strafverfahren; unentgeltliche Rechtspflege2 citazioni
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2 citazioni26/04/2001 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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