Fatti

X. è stato condannato in via definitiva in Austria per gravi truffe commesse professionalmente. Il Ministero federale austriaco della Giustizia ha richiesto all'autorità svizzera competente l'esecuzione sostitutiva della pena. L'Ufficio federale di Giustizia ha accolto la richiesta e l'ha trasmessa all'autorità di esecuzione del Cantone di Berna. Quest'ultima ha chiesto alla Camera dei ricorsi del Tribunale superiore del Cantone di Berna di avviare la procedura di exequatur. Il Tribunale superiore ha dichiarato esecutive le sentenze austriache.

X. ha presentato un ricorso penale contro la decisione del Tribunale superiore, chiedendo di essere ascoltato nell'ambito della procedura di exequatur e di poter disporre di un rimedio giuridico cantonale.

Legge

Il Tribunale federale accoglie il ricorso. Constata che la giurisdizione inferiore ha violato le prescrizioni legali sulla procedura di exequatur. Ai sensi dell'art. 106 cpv. 3 frase 2 EIMP e dell'art. 80 cpv. 2 LTF è prevista una procedura a due istanze cantonali, che la giurisdizione inferiore non ha rispettato. Inoltre, la decisione sulla richiesta di exequatur…