Art. 55 CPP

Competenza in generale

1 Se un Cantone si occupa di un caso di assistenza giudiziaria internazionale, è competente il pubblico ministero.
2 Durante la procedura dibattimentale le autorità giudicanti possono presentare autonomamente domande d’assistenza giudiziaria.
3 Sono fatti salvi i poteri delle autorità d’esecuzione penale.
4 Se il diritto federale assegna compiti di assistenza giudiziaria a un’autorità giudiziaria, è competente la giurisdizione di reclamo.
5 Se il Cantone che si occupa di una domanda di assistenza giudiziaria estera esegue atti procedurali in altri Cantoni, sono applicabili le disposizioni concernenti l’assistenza giudiziaria nazionale.
6 I Cantoni disciplinano l’ulteriore procedura.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Competenza per l'approvazione di reperti casuali derivanti dalla sorveglianza di una piattaforma di comunicazione criptata ottenuta mediante l'assistenza giudiziaria nell'ambito di un'operazione di perseguimento penale…
    · 11/01/2024 · 1 citazioni Riassunto
  2. 2
    Motivo di esclusione dell'ordine pubblico nell'ambito dell'assistenza giudiziaria
    · 21/04/2023 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    Corso delle istanze nella procedura d'exequatur
    · 01/03/2016 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.