Art. 55 CPP
Competenza in generale
1 Se un Cantone si occupa di un caso di assistenza giudiziaria internazionale, è competente il pubblico ministero.
2 Durante la procedura dibattimentale le autorità giudicanti possono presentare autonomamente domande d’assistenza giudiziaria.
3 Sono fatti salvi i poteri delle autorità d’esecuzione penale.
4 Se il diritto federale assegna compiti di assistenza giudiziaria a un’autorità giudiziaria, è competente la giurisdizione di reclamo.
5 Se il Cantone che si occupa di una domanda di assistenza giudiziaria estera esegue atti procedurali in altri Cantoni, sono applicabili le disposizioni concernenti l’assistenza giudiziaria nazionale.
6 I Cantoni disciplinano l’ulteriore procedura.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Competenza per l'approvazione di reperti casuali derivanti dalla sorveglianza di una piattaforma di comunicazione criptata ottenuta mediante l'assistenza giudiziaria nell'ambito di un'operazione di perseguimento penale…1 citazioni
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2Motivo di esclusione dell'ordine pubblico nell'ambito dell'assistenza giudiziaria0 citazioni
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3Corso delle istanze nella procedura d'exequatur0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni
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1 citazioni11/11/2022 · 1 citazioni de
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1 citazioni27/04/2016 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.