Fatti
La Procura del Cantone Argovia conduceva un’indagine penale nei confronti dell’imputato con il sospetto di illecite gravi contro la legge sugli stupefacenti e di riciclaggio di denaro. Il 27 agosto 2021 essa chiedeva all’Ufficio federale di giustizia (UFG) di presentare, per tramite dell’autorità statunitense competente, una domanda di assistenza giudiziaria internazionale per ottenere la trasmissione di elementi di prova, ossia i contenuti delle comunicazioni (testi e audio) di un dispositivo crittografico ANOM utilizzato nel periodo dal ottobre 2019 fino alla chiusura della piattaforma ANOM, inclusi tutti i relativi metadati (tra cui dati GPS).
Il 9 novembre 2021 il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti trasmetteva all’UFG i file richiesti su una chiavetta USB. La Polizia cantonale di Argovia redigeva a tal proposito un rapporto in data 8 dicembre 2021.
Il 16 dicembre 2021 la Procura presentava al Tribunale delle misure coercitive (TMC) del Cantone Argovia una domanda di autorizzazione di una scoperta casuale derivante dalla sorveglianza della piattaforma di comunicazione ANOM ottenuta tramite assistenza giudiziaria internazionale. Con istanza del 20 dicembre 2021 essa integrava la propria domanda. Il TMC disponeva il 24 gennaio 2022 che i risultati della sorveglianza estera della piattaforma di comunicazione ANOM (contenuti e dati marginali) potessero essere utilizzati anche nel procedimento penale delle autorità svizzere di perseguimento penale nei confronti dell’imputato.
Dopo la comunicazione della domanda di autorizzazione e del provvedimento del TMC all’imputato, quest’ultimo presentava il 20 giugno 2022 ricorso al Tribunale superiore cantonale di Argovia. Egli chiedeva il diniego dell’utilizzabilità della scoperta casuale e la distruzione immediata dei file trasmessi tramite assistenza giudiziaria internazionale. Il Tribunale superiore dichiarava il 24 ottobre 2022 il provvedimento del TMC nullo e dichiarava il ricorso privo di oggetto.
Contro tale decisione proponevano ricorso sia la Procura superiore del Cantone Argovia (ricorso del 25 novembre 2022) sia l’imputato (ricorso del 30 novembre 2022) al Tribunale federale. Entrambi i ricorsi venivano respinti.
Legge
Il Tribunale federale esaminava se sussistesse una scoperta casuala da autorizzare e utilizzare ai sensi degli artt. 274 in combinato disposto con l’art. 278 CPP da parte del TMC e se la constatazione dell’istanza precedente, secondo cui il provvedimento del TMC del 24 gennaio 2022 era nullo, violasse il diritto federale.
Principio internazional-penale di territorialità e requisito di assistenza giudiziaria: Nel diritto penale internazionale vige il principio di territorialità, secondo cui gli Stati non possono porre in essere atti di imperio sul territorio di un altro Stato sovrano. L’utilizzabilità delle registrazioni raccolte da autorità straniere nell’ambito di una assistenza giudiziaria internazionale non è disciplinata dalla CPP svizzera, bensì dal diritto dello Stato richiedente. Nel caso di specie le registrazioni erano state raccolte da autorità statunitensi e trasmesse alla Svizzera tramite procedimento di assistenza giudiziaria. L’esecuzione e la liceità della sorveglianza erano quindi disciplinate dal diritto statunitense, non dalla CPP svizzera (art. 54 CPP, art. 1 AIMP in combinato disposto con l’art. 4 n. 1, art. 31 n. 2 e 3 nonché art. 38 n. 2 e 3 RVUS).
Inapplicabilità dell’art. 278 CPP alle scoperte casuali derivanti da sorveglianza estera: Le disposizioni degli artt. 269 segg. CPP si riferiscono alle intercettazioni di comunicazioni ordinate e eseguite dalle autorità svizzere di perseguimento penale in Svizzera nell’ambito di un procedimento penale nazionale. L’art. 278 CPP disciplina l’utilizzabilità delle scoperte casuali rilevate nel quadro di tali intercettazioni in Svizzera. Nel caso di specie si trattava invece dell’utilizzabilità di registrazioni provenienti da una sorveglianza delle comunicazioni effettuata all’estero tramite assistenza giudiziaria internazionale. Occorre distinguere tra scoperte casuali derivanti da intercettazioni nazionali e quelle provenienti da richieste di assistenza giudiziaria internazionale. Non è giustificata un’applicazione analogica degli artt. 278 in combinato disposto con l’art. 274 CPP alle scoperte casuali derivanti da sorveglianza estera, poiché non sussiste alcuna lacuna normativa che giustifichi un’estensione della competenza del TMC.
Nessuna scoperta casuala ai sensi dell’art. 278 CPP: L’art. 278 CPP mira a garantire che, nel quadro di intercettazioni di comunicazioni ai sensi degli artt. 269 segg. CPP, le scoperte casuali accertate possano essere utilizzate nel…