Art. 89 AIMP
Effetti
1 Se uno Stato estero assume il perseguimento penale, le autorità svizzere non possono prendere altri provvedimenti per lo stesso reato contro la persona perseguita:
- a. fintanto che lo Stato richiesto non abbia comunicato di non essere in grado di portare a termine il procedimento, o b. se, in base a una decisione presa in questo Stato, sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 5 lett. a o b.
2 La prescrizione secondo il diritto svizzero è sospesa per tutta la durata del procedimento nello Stato richiesto, inclusa l’esecuzione penale.
3 Se la persona perseguita gli è stata estradata per altri fatti, lo Stato richiesto, nella misura in cui dà seguito alla domanda di perseguimento penale, non è tenuto ad osservare le condizioni d’estradizione giusta l’articolo 38.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Perseguimento penale in via sostitutiva, ripartizione delle spese in caso di abbandono0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Strafverfahren; Wiedereröffnung/Wiederanhandnahme2 citazioni
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Sistierung des Strafverfahrens1 citazioniBES.2020.102· 01/07/2021 · 1 citazioni de
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1 citazioni27/08/2013 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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