Art. 89 AIMP

Effetti

1 Se uno Stato estero assume il perseguimento penale, le autorità svizzere non possono prendere altri provvedimenti per lo stesso reato contro la persona perseguita:
  1. a. fintanto che lo Stato richiesto non abbia comunicato di non essere in grado di portare a termine il procedimento, o b. se, in base a una decisione presa in questo Stato, sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 5 lett. a o b.
2 La prescrizione secondo il diritto svizzero è sospesa per tutta la durata del procedimento nello Stato richiesto, inclusa l’esecuzione penale.
3 Se la persona perseguita gli è stata estradata per altri fatti, lo Stato richiesto, nella misura in cui dà seguito alla domanda di perseguimento penale, non è tenuto ad osservare le condizioni d’estradizione giusta l’articolo 38.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Perseguimento penale in via sostitutiva, ripartizione delle spese in caso di abbandono
    · 13/12/2016 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Strafverfahren; Wiedereröffnung/Wiederanhandnahme
    · 30/11/2017 · 2 citazioni de Riassunto
  • Sistierung des Strafverfahrens
    BES.2020.102
    · 01/07/2021 · 1 citazioni de
  • 27/08/2013 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.