Fatti
In questo caso si trattava di un procedimento penale contro [A.] per concessione di vantaggi (art. 322quinquies CP), avviato dalla Procura del Cantone di Lucerna il 7 maggio 2013. Il 14 aprile 2015 la Procura di Lucerna ha chiesto alla Procura Generale di Berlino di assumere il procedimento, dopo che l'imputato aveva trasferito il suo domicilio in Svizzera. La Procura Generale di Berlino ha assunto il procedimento il 29 luglio 2015 e lo ha archiviato il 15 novembre 2016. Il 17 marzo 2017 la Procura di Lucerna ha comunicato all'imputato che avrebbe riaperto il procedimento. L'imputato ha presentato reclamo contro questa "riapertura" al Tribunale Cantonale di Lucerna, che ha respinto il reclamo il 16 giugno 2017. Successivamente, l'imputato ha presentato ricorso al Tribunale Federale.Legge
Il Tribunale Federale è giunto alla conclusione che la decisione della Procura di Lucerna del 17 marzo 2017 non costituiva una "riapertura" ai sensi dell'art. 323 CPP, ma piuttosto una ripresa del procedimento dopo una sospensione informale ai sensi dell'art. 315 CPP o una riapertura del procedimento preliminare ai sensi dell'art. 300 cpv. 1 lett. b CPP.
Il Tribunale Federale ha esaminato se fosse ammissibile un ricorso contro questa decisione. È giunto alla conclusione che i presupposti per un ricorso straordinario ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF non erano soddisfatti, poiché il ricorrente…