Art. 5 AIMP
Estinzione dell’azione penale
1 La domanda è irricevibile se:
- a. in Svizzera o nello Stato in cui il reato è stato commesso, il giudice: 1. ha pronunciato nel merito l’assoluzione o l’abbandono o 2. ha rinunciato ad infliggere una sanzione o se ne è temporaneamente astenuto;
- b. la sanzione è stata eseguita o è ineseguibile secondo il diritto dello Stato del giudizio; o c. la sua attuazione implica misure coercitive e, secondo il diritto svizzero, l’azione penale o l’esecuzione sarebbe esclusa a causa della prescrizione assoluta.
2 Il cpv. 1 lettere a e b non è applicabile se lo Stato richiedente adduce motivi per la revisione d’una sentenza passata in giudicato a tenore dell’articolo 410 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP).
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Perseguimento da parte della Turchia di un presunto membro dirigente del PKK40 citazioni
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2Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP, art. 33a OAIMP15 citazioni
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3Assistenza giudiziaria in materia penale agli Stati Uniti per il perseguimento di reati fiscali; prescrizione10 citazioni
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4Perseguimento penale in via sostitutiva, ripartizione delle spese in caso di abbandono7 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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18 citazioni09/07/2012 · 18 citazioni de
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10 citazioni06/05/2014 · 10 citazioni de
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10 citazioni01/02/2000 · 10 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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