Art. 5 AIMP

Estinzione dell’azione penale

1 La domanda è irricevibile se:
  1. a. in Svizzera o nello Stato in cui il reato è stato commesso, il giudice: 1. ha pronunciato nel merito l’assoluzione o l’abbandono o 2. ha rinunciato ad infliggere una sanzione o se ne è temporaneamente astenuto;
  2. b. la sanzione è stata eseguita o è ineseguibile secondo il diritto dello Stato del giudizio; o c. la sua attuazione implica misure coercitive e, secondo il diritto svizzero, l’azione penale o l’esecuzione sarebbe esclusa a causa della prescrizione assoluta.
2 Il cpv. 1 lettere a e b non è applicabile se lo Stato richiedente adduce motivi per la revisione d’una sentenza passata in giudicato a tenore dell’articolo 410 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP).

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Perseguimento da parte della Turchia di un presunto membro dirigente del PKK
    · 23/01/2007 · 40 citazioni
  2. 2
    Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP, art. 33a OAIMP
    · 06/11/2000 · 15 citazioni Riassunto
  3. 3
    Assistenza giudiziaria in materia penale agli Stati Uniti per il perseguimento di reati fiscali; prescrizione
    · 20/12/2010 · 10 citazioni Riassunto
  4. 4
    Perseguimento penale in via sostitutiva, ripartizione delle spese in caso di abbandono
    · 13/12/2016 · 7 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 09/07/2012 · 18 citazioni de
  • 06/05/2014 · 10 citazioni de
  • 01/02/2000 · 10 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.