Fatti

La Procura di New York sta conducendo un procedimento penale contro X. e altre persone per reati fiscali. Essa imputa agli imputati di aver presentato alle autorità fiscali libri contabili di una società contenenti informazioni non veritiere, causando così agli Stati Uniti una perdita fiscale di oltre 7 milioni di USD. Il 4 settembre 2007, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha chiesto alla Svizzera assistenza giudiziaria e ha richiesto l'acquisizione di documenti bancari.

L'Ufficio federale di giustizia ha accolto la richiesta di assistenza giudiziaria e ha incaricato la Procura pubblica I del Cantone di Zurigo di darvi esecuzione. X. e la SA [Y.] hanno presentato reclamo contro la divulgazione dei documenti bancari. Il Tribunale penale federale ha respinto i reclami, in quanto ha qualificato i fatti contestati agli imputati come truffa fiscale secondo il diritto svizzero e ha ritenuto che la prescrizione non fosse ancora intervenuta.

X. e la SA [Y.] hanno presentato ricorso in materia di diritto pubblico chiedendo di non dare seguito alla richiesta di assistenza giudiziaria, in quanto l'azione penale sarebbe prescritta secondo il diritto svizzero.

Legge

Il Tribunale federale respinge i ricorsi.

Il Trattato di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale tra la Svizzera e gli Stati Uniti (RVUS) non è applicabile nel caso di specie, in quanto ai sensi dell'art. 2 par. 1 lett. c cpv. 5 RVUS esso non si applica ad indagini o procedimenti per violazioni di norme fiscali, salvo per determinati reati che qui non rilevano. Pertanto, i presupposti dell'assistenza giudiziaria sono disciplinati esclusivamente dalla Legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP).

Ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP, una richiesta di assistenza…