Art. 16 DPMin
b. Esecuzione
1 Per la durata del collocamento l’autorità d’esecuzione disciplina l’esercizio del diritto dei genitori o di terzi di mantenere relazioni personali con il minore conformemente agli articoli 273 segg. CC .
2 Nell’esecuzione di una misura disciplinare il minore può essere separato dagli altri minori soltanto eccezionalmente e comunque per non più di sette giorni consecutivi.
3 Se il minore ha già compiuto i 17 anni, la misura può essere eseguita o proseguita in un istituto per giovani adulti (art. 61 CP ).
4 Per l’esecuzione delle misure si può far capo a istituti privati.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Momento e misura del computo dell'osservazione in un istituto nella pena di un minore0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Rechtliches Gehör (Versetzung in eine andere Einrichtung)1 citazioni
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Änderung der Massnahme, amtliche Verteidigung, Versetzung im Vollzug, Entschädigung für Freiheitsentzug0 citazioniBES.2023.136· 30/05/2024 · 0 citazioni de
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VB.2022.005530 citazioni03/08/2023 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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