Art. 16 DPMin

b. Esecuzione

1 Per la durata del collocamento l’autorità d’esecuzione disciplina l’esercizio del diritto dei genitori o di terzi di mantenere relazioni personali con il minore conformemente agli articoli 273 segg. CC .
2 Nell’esecuzione di una misura disciplinare il minore può essere separato dagli altri minori soltanto eccezionalmente e comunque per non più di sette giorni consecutivi.
3 Se il minore ha già compiuto i 17 anni, la misura può essere eseguita o proseguita in un istituto per giovani adulti (art. 61 CP ).
4 Per l’esecuzione delle misure si può far capo a istituti privati.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Momento e misura del computo dell'osservazione in un istituto nella pena di un minore
    · 18/09/2019 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Rechtliches Gehör (Versetzung in eine andere Einrichtung)
    · 23/03/2015 · 1 citazioni de Riassunto
  • Änderung der Massnahme, amtliche Verteidigung, Versetzung im Vollzug, Entschädigung für Freiheitsentzug
    BES.2023.136
    · 30/05/2024 · 0 citazioni de
  • VB.2022.00553
    03/08/2023 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.