Art. 25 LCart
Segreto d’ufficio e d’affari
1 Le autorità in materia di concorrenza serbano il segreto d’ufficio.
2 Quanto appreso nell’esercizio delle loro funzioni può essere utilizzato unicamente per gli scopi perseguiti dalla raccolta d’informazioni o dalla procedura.
3 Al Sorvegliante dei prezzi possono essere comunicate unicamente le informazioni necessarie allo svolgimento del suo compito.
4 Le pubblicazioni delle autorità della concorrenza non devono rivelare alcun segreto d’affari.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Condizione posta alla pubblicazione di una decisione della COMCO59 citazioni
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2Assistenza amministrativa a un cantone per comunicazione di atti relativi a una procedura di sanzione in materia di cartelli: condizioni per l'assistenza amministrativa secondo l'art. 19 cpv. 1 let. a LPD; ammissibilità…3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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31 citazioni
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19 citazioni
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BVGerB-6291/201718 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.