Art. 25 LCart

Segreto d’ufficio e d’affari

1 Le autorità in materia di concorrenza serbano il segreto d’ufficio.
2 Quanto appreso nell’esercizio delle loro funzioni può essere utilizzato unicamente per gli scopi perseguiti dalla raccolta d’informazioni o dalla procedura.
3 Al Sorvegliante dei prezzi possono essere comunicate unicamente le informazioni necessarie allo svolgimento del suo compito.
4 Le pubblicazioni delle autorità della concorrenza non devono rivelare alcun segreto d’affari.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Condizione posta alla pubblicazione di una decisione della COMCO
    · 26/05/2016 · 59 citazioni Riassunto
  2. 2
    Assistenza amministrativa a un cantone per comunicazione di atti relativi a una procedura di sanzione in materia di cartelli: condizioni per l'assistenza amministrativa secondo l'art. 19 cpv. 1 let. a LPD; ammissibilità…
    · 18/03/2021 · 3 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.