Art. 76 RUF
I titoli relativi a diritti di pegno sopra fondi del fallito, che questi avesse costituito in pegno manuale a terzi, non possono essere venduti separatamente. Nelle condizioni d’incanto per la vendita dei beni cui si riferiscono si dovrà esigere il pagamento in contanti dei crediti assistiti da siffatti diritti di pegno, e procedere, dopo la vendita, all’annullamento dei titoli.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Pegno manuale costituito su titoli di pegno emessi a nome del proprietario; estensione del diritto di pegno al provento delle pigioni e dei fitti (art. 806 CC, 126 RFF, 76 RUF)2 citazioni
-
2Cartelle ipotecarie emesse a nome del proprietario e da costui costituite in pegno a garanzia di un credito fondato su di un mutuo accordato ad un terzo; posizione del creditore pignoratizio nel fallimento di chi ha cos…0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.