Fatti
Il caso riguarda una decisione del Tribunale federale svizzero relativa a una bancarotta. La Horta Generalunternehmung AG, in bancarotta, aveva dato in pegno alla Schweizerische Kreditanstalt e ad altre banche lettere di pegno ipotecarie per garantire un prestito alla Horta Konzernleitung AG. Nel corso della realizzazione dell'immobile gravato nell'ambito della bancarotta, le banche hanno subito una perdita. Esse hanno chiesto la collocare di questa perdita in quinta classe nella bancarotta della Horta Generalunternehmung AG, cosa che il tribunale ha rifiutato.
Le parti coinvolte sono la Schweizerische Kreditanstalt, il Schweizerische Bankverein, la Schweizerische Bankgesellschaft, la Schweizerische Volksbank e l'Allgemeine Aargauische Ersparniskasse, nonché la Horta Generalunternehmung AG e la Horta Konzernleitung AG. Le date chiave sono il 27 novembre 1980 per la sentenza del tribunale di primo grado e il 22 maggio 1981 per la sentenza del tribunale d'appello.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato gli argomenti delle parti e ha considerato che il creditore pignoratizio non può chiedere la collocare del credito corrispondente al suo danno nella stessa bancarotta di quella del costitutore del pegno. Il tribunale ha stimato che il creditore pignoratizio non può far valere una tale pretesa se non nei confronti del debitore del prestito, nel caso specifico la Horta Konzernleitung AG.
Il tribunale ha inoltre considerato che la posizione del creditore pignoratizio nella bancarotta del costitutore del pegno è regolata dagli articoli 76 KOV e 126 VZG. Secondo queste disposizioni, il creditore pignoratizio non può chiedere la collocare del suo credito in quinta classe nella bancarotta del costitutore del pegno, ma deve invece far valere la sua pretesa nei confronti del debitore del prestito.
Il tribunale ha inoltre esaminato gli…