Art. 126 RFF
1 I crediti garantiti da pegno sopra titoli ipotecari eretti al nome del proprietario del fondo saranno collocati come crediti garantiti da pegno manuale. I titoli costituiti in pegno invece saranno collocati come crediti ipotecari per l’importo per il quale venne riconosciuto il manuale, con riferimento alla sua collocazione nella graduatoria.
2 Se il credito garantito da pegno manuale è inferiore all’importo del titolo del pegno immobiliare che l’assiste, l’eccedenza non sarà collocata come pegno immobiliare.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Pegno manuale costituito su titoli di pegno emessi a nome del proprietario; estensione del diritto di pegno al provento delle pigioni e dei fitti (art. 806 CC, 126 RFF, 76 RUF)2 citazioni
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2Avviso speciale concernente il doppio turno d'asta (art. 142 LEF, art. 129 RFF); impugnazione delle condizioni d'incanto1 citazioni
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3DTF 52_III_1681 citazioni16/11/1926 · 1 citazioni
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40 citazioni
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5Graduazione di un credito insinuato come garantito da pegno e del diritto di pegno manuale soggetto all'azione revocatoria (art. 248, 285 segg0 citazioni
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6Cartelle ipotecarie emesse a nome del proprietario e da costui costituite in pegno a garanzia di un credito fondato su di un mutuo accordato ad un terzo; posizione del creditore pignoratizio nel fallimento di chi ha cos…0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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