Art. 126 RFF

1 I crediti garantiti da pegno sopra titoli ipotecari eretti al nome del proprietario del fondo saranno collocati come crediti garantiti da pegno manuale. I titoli costituiti in pegno invece saranno collocati come crediti ipotecari per l’importo per il quale venne riconosciuto il manuale, con riferimento alla sua collocazione nella graduatoria.
2 Se il credito garantito da pegno manuale è inferiore all’importo del titolo del pegno immobiliare che l’assiste, l’eccedenza non sarà collocata come pegno immobiliare.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Pegno manuale costituito su titoli di pegno emessi a nome del proprietario; estensione del diritto di pegno al provento delle pigioni e dei fitti (art. 806 CC, 126 RFF, 76 RUF)
    · 24/04/1980 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    Avviso speciale concernente il doppio turno d'asta (art. 142 LEF, art. 129 RFF); impugnazione delle condizioni d'incanto
    · 17/01/1986 · 1 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 52_III_168
    16/11/1926 · 1 citazioni
  4. 4
    Realizzazione di un fondo in comproprietà gravato da diritti di pegno aventi per oggetto l'intero fondo (art. 73e, 73f, 106a RFF)
    · 21/08/1989 · 0 citazioni
  5. 5
    Graduazione di un credito insinuato come garantito da pegno e del diritto di pegno manuale soggetto all'azione revocatoria (art. 248, 285 segg
    · 29/12/1988 · 0 citazioni Riassunto
  6. 6
    Cartelle ipotecarie emesse a nome del proprietario e da costui costituite in pegno a garanzia di un credito fondato su di un mutuo accordato ad un terzo; posizione del creditore pignoratizio nel fallimento di chi ha cos…
    · 17/12/1981 · 0 citazioni Riassunto

Ultime sentenze del TF

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