Art. 901 CC
1 Per la costituzione del pegno su titoli al portatore basta la loro consegna al creditore pignoratizio.
2 Per quella di altre cartevalori occorre la consegna del documento con la girata o la dichiarazione di cessione.
3 La costituzione in pegno di titoli contabili è retta esclusivamente dalla legge del 3 ottobre 2008 sui titoli contabili.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Attestato di insufficienza di pegno (art. 158 cpv. 2 LEF)3 citazioni
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2Pegno manuale costituito su titoli di pegno emessi a nome del proprietario; estensione del diritto di pegno al provento delle pigioni e dei fitti (art. 806 CC, 126 RFF, 76 RUF)2 citazioni
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3Obbligazioni ipotecarie alportatore2 citazioni
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4DTF 42_III_2862 citazioni01/01/1916 · 2 citazioni
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5Costituzione d'un pegno su titoli al portatore (interpretazione dell'art. 901 cp. 1 CC), in modo particolare d'un pegno posteriore (art. 903 CC). (consid. 1 e 2.) A quali condizioni il creditore pignoratizio posteriore…1 citazioni
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6Costituzione in pegno d'una cartella ipotecaria nominativa da parte d'una persona cui non spetta nè un diritto di proprietà, nè un diritto di disposizione: La costituzione del pegno operata senza girata mediante dichiar…1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Provisorische Rechtsöffnung (Schuldbrief)0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.