Art. 901 CC

1 Per la costituzione del pegno su titoli al portatore basta la loro consegna al creditore pignoratizio.
2 Per quella di altre cartevalori occorre la consegna del documento con la girata o la dichiarazione di cessione.
3 La costituzione in pegno di titoli contabili è retta esclusivamente dalla legge del 3 ottobre 2008 sui titoli contabili.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Attestato di insufficienza di pegno (art. 158 cpv. 2 LEF)
    · 29/06/1963 · 3 citazioni
  2. 2
    Pegno manuale costituito su titoli di pegno emessi a nome del proprietario; estensione del diritto di pegno al provento delle pigioni e dei fitti (art. 806 CC, 126 RFF, 76 RUF)
    · 24/04/1980 · 2 citazioni Riassunto
  3. 3
    Obbligazioni ipotecarie alportatore
    · 11/05/1967 · 2 citazioni Riassunto
  4. 4
    DTF 42_III_286
    01/01/1916 · 2 citazioni
  5. 5
    Costituzione d'un pegno su titoli al portatore (interpretazione dell'art. 901 cp. 1 CC), in modo particolare d'un pegno posteriore (art. 903 CC). (consid. 1 e 2.) A quali condizioni il creditore pignoratizio posteriore…
    · 14/06/1955 · 1 citazioni
  6. 6
    Costituzione in pegno d'una cartella ipotecaria nominativa da parte d'una persona cui non spetta nè un diritto di proprietà, nè un diritto di disposizione: La costituzione del pegno operata senza girata mediante dichiar…
    · 05/04/1955 · 1 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Provisorische Rechtsöffnung (Schuldbrief)
    · 20/11/2015 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.