Art. 16 LAMal

Principio

1 Gli assicuratori il cui effettivo di assicurati con un rischio di malattia elevato è inferiore a quello medio dell’insieme degli assicuratori versano tasse di rischio all’istituzione comune (art. 18).
2 Gli assicuratori il cui effettivo di assicurati con un rischio di malattia elevato è superiore a quello medio dell’insieme degli assicuratori ricevono contributi compensativi dall’istituzione comune.
3 Le tasse di rischio e i contributi compensativi devono compensare integralmente le differenze medie di rischio tra i gruppi di rischio determinanti.
4 Il rischio di malattia elevato è definito dall’età, dal sesso e da altri indicatori di morbilità appropriati. Il Consiglio federale stabilisce gli indicatori.
5 Gli assicurati che il 31 dicembre dell’anno in questione non hanno ancora compiuto i 19 anni (minorenni) sono esclusi dall’effettivo di assicurati determinante.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 27 cpv. 2 LPGA: Obbligo di consulenza degli assicuratori
    · 14/09/2005 · 16 citazioni Riassunto
  2. 2
    Restituzione di remunerazioni versate da assicuratori malattia a fornitori di prestazioni mediche in caso di violazione del principio di economicità ("polipragmasia"); contratto di partenariato tariffario concernente il…
    · 12/12/2023 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • · 10/02/2012 · 1 citazioni de
  • · 07/09/2016 · 0 citazioni de
  • Assicurazione contro la disoccupazione
    C_9/2005
    · 21/12/2005 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.