Art. 76 OAMal
Dati concernenti le prestazioni fornite
Gli assicuratori possono trattare in comune i dati relativi al genere e all’entità delle prestazioni fornite dai diversi fornitori di prestazioni, come pure quelli relativi alle rimunerazioni fatturate per queste prestazioni, allo scopo esclusivo di:
- a. analizzare i costi e la loro evoluzione;
- b. controllare e garantire l’economicità delle prestazioni ai sensi dell’articolo 56 LAMal;
- c. approntare le convenzioni tariffali.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Consid. 4.5 e 4.6).6 citazioni
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2Restituzione di remunerazioni versate da assicuratori malattia a fornitori di prestazioni mediche in caso di violazione del principio di economicità ("polipragmasia"); contratto di partenariato tariffario concernente il…2 citazioni
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3Controllo sistematico a posteriori dell'economicità delle prestazioni ospedaliere ambulatoriali a livello di procedure (posizioni tariffarie); edizione degli atti dei fornitori di prestazioni per verificare con un campi…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Assicurazione sanitaria3 citazioni
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Assicurazione sanitaria3 citazioni
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Assicurazione sanitaria3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.