Art. 3 LNA

1 Nei limiti delle competenze della Confederazione, il Consiglio federale ha la vigilanza della navigazione aerea su tutto il territorio svizzero. Esso la esercita come segue:
  1. a. nel settore dell’aviazione civile e degli aeromobili di Stato, per quanto questi non siano impiegati per compiti dell’esercito previsti dalla legge, per mezzo del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC);
  2. b. nel settore dell’aviazione militare e degli aeromobili di Stato, per quanto questi siano impiegati per compiti dell’esercito previsti dalla legge, per mezzo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).
2 Istituisce presso il DATEC l’UFAC per la vigilanza immediata secondo il cpv. 1 lett. a e presso il DDPS l’Autorità dell’aviazione militare (Military Aviation Authority, MAA) per la vigilanza immediata secondo il cpv. 1 lett. b.
2bis L’UFAC e la MAA coordinano le loro attività e garantiscono la reciproca collaborazione.
3 Il Consiglio federale stabilisce le norme particolari, segnatamente quelle che concernono le tasse.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Concessione quadro per l'ampliamento dell'aeroporto di Zurigo
    · 24/06/1998 · 6 citazioni Riassunto
  2. 2
    Regolamento (CEE) 3922/91 UE OPS 1.003 lett. a cifra 1 e UE OPS 1.175 lett. a e i così come appendice 2 dell'UE OPS 1.175; ammissibilità di una valutazione ("assessment") per un posto di responsabile ("postholder")
    · 13/01/2012 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.