Art. 3 LNA
1 Nei limiti delle competenze della Confederazione, il Consiglio federale ha la vigilanza della navigazione aerea su tutto il territorio svizzero. Esso la esercita come segue:
- a. nel settore dell’aviazione civile e degli aeromobili di Stato, per quanto questi non siano impiegati per compiti dell’esercito previsti dalla legge, per mezzo del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC);
- b. nel settore dell’aviazione militare e degli aeromobili di Stato, per quanto questi siano impiegati per compiti dell’esercito previsti dalla legge, per mezzo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).
2 Istituisce presso il DATEC l’UFAC per la vigilanza immediata secondo il cpv. 1 lett. a e presso il DDPS l’Autorità dell’aviazione militare (Military Aviation Authority, MAA) per la vigilanza immediata secondo il cpv. 1 lett. b.
2bis L’UFAC e la MAA coordinano le loro attività e garantiscono la reciproca collaborazione.
3 Il Consiglio federale stabilisce le norme particolari, segnatamente quelle che concernono le tasse.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Concessione quadro per l'ampliamento dell'aeroporto di Zurigo6 citazioni
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2Regolamento (CEE) 3922/91 UE OPS 1.003 lett. a cifra 1 e UE OPS 1.175 lett. a e i così come appendice 2 dell'UE OPS 1.175; ammissibilità di una valutazione ("assessment") per un posto di responsabile ("postholder")1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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15 citazioni
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Nomination eines Fachbereichsleiters ("Postholder Flight Operations")9 citazioni
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BVGerA-1936/20065 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.