Art. 3 LDerr
Esportazione
1 Le derrate alimentari destinate all’esportazione devono essere conformi alle disposizioni della presente legge.
2 Possono derogare alle disposizioni della presente legge se la legislazione o le autorità del Paese di destinazione impongono altre esigenze o ammettono altre regole.
3 Le derrate alimentari non conformi alle disposizioni della presente legge possono essere esportate unicamente se le autorità del Paese di destinazione ne approvano l’importazione, dopo essere state informate in maniera esaustiva sui motivi e le circostanze precise per cui tali derrate alimentari non possono essere immesse sul mercato in Svizzera.
4 Gli oggetti d’uso destinati all’esportazione devono essere conformi alle disposizioni del Paese di destinazione. Il Consiglio federale può disporre altrimenti.
5 Le derrate alimentari e gli oggetti d’uso dannosi per la salute non possono essere esportati.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Inammissibilità dal punto di vista del diritto in materia di derrate alimentari di una pubblicità, in base alla quale il calcio contenuto in un alimento contribuisce "a prevenire il processo di indebolimento delle ossa…10 citazioni
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2Commercio di funghi allucinogeni1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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4 citazioni08/05/2001 · 4 citazioni de
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3 citazioni
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2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.