Art. 50 LDerr
Disposizioni di esecuzione dei Cantoni
1 I Cantoni emanano le loro disposizioni di esecuzione e disciplinano i compiti e l’organizzazione dei loro organi di esecuzione nei limiti di quanto previsto dalla presente legge.
2 Comunicano le loro disposizioni di esecuzione alle autorità federali.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 47 cpv. 1 lett. a LDerr e 48 cpv. 1 lett. g LDerr0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Übertretung des Lebensmittelgesetzes; Grundsatz "ne bis in idem", Sachverhaltsfeststellung, rechtliches Gehör0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.