Art. 4 OIF
Principio
1 Le emissioni foniche esterne degli apparecchi e macchine mobili devono essere limitate:
- a. nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, e b. in modo che il benessere fisico della popolazione colpita non sia sensibilmente disturbato.
2 L’autorità esecutiva ordina provvedimenti che concernono l’esercizio o la costruzione o che assicurano una manutenzione a regola d’arte.
3 Quando immissioni foniche notevolmente moleste prodotte dal funzionamento o dall’impiego di armi, di apparecchi o macchine militari non possono essere evitate, l’autorità esecutiva accorda facilitazioni.
4 La limitazione delle emissioni prodotte da apparecchi e macchine che servono al funzionamento di un impianto fisso è retta dalle prescrizioni sugli impianti fissi.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rumore provocato dal tiro durante la festa del "Banntag" a Liestal; art. 10 Cost., art. 2 e 8 CEDU; diritto all'integrità fisica8 citazioni
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2Limitazioni dell'uso privato di fuochi d'artificio e di petardi nel regolamento sulla protezione contro le immissioni della città di Wil; compatibilità con la LPAmb (art. 1, 7 e 11 segg0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni
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VB.2003.002161 citazioni02/10/2003 · 1 citazioni de
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Obergericht / Verwaltungsgericht / 3. Kammer — WBE.2023.2210 citazioniWBE.2023.221· 20/12/2023 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.