Art. 4 OIF

Principio

1 Le emissioni foniche esterne degli apparecchi e macchine mobili devono essere limitate:
  1. a. nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, e b. in modo che il benessere fisico della popolazione colpita non sia sensibilmente disturbato.
2 L’autorità esecutiva ordina provvedimenti che concernono l’esercizio o la costruzione o che assicurano una manutenzione a regola d’arte.
3 Quando immissioni foniche notevolmente moleste prodotte dal funzionamento o dall’impiego di armi, di apparecchi o macchine militari non possono essere evitate, l’autorità esecutiva accorda facilitazioni.
4 La limitazione delle emissioni prodotte da apparecchi e macchine che servono al funzionamento di un impianto fisso è retta dalle prescrizioni sugli impianti fissi.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Rumore provocato dal tiro durante la festa del "Banntag" a Liestal; art. 10 Cost., art. 2 e 8 CEDU; diritto all'integrità fisica
    · 03/05/2000 · 8 citazioni Riassunto
  2. 2
    Limitazioni dell'uso privato di fuochi d'artificio e di petardi nel regolamento sulla protezione contro le immissioni della città di Wil; compatibilità con la LPAmb (art. 1, 7 e 11 segg
    · 04/09/2019 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 11/10/2004 · 2 citazioni de Riassunto
  • VB.2003.00216
    02/10/2003 · 1 citazioni de
  • Obergericht / Verwaltungsgericht / 3. Kammer — WBE.2023.221
    WBE.2023.221
    · 20/12/2023 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.