Art. 38 LAP
Indennità
1 La Confederazione può accordare indennità alle imprese di diritto privato o pubblico per le misure di cui agli articoli 5 cpv. 4 e 31–33, se:
- a. le misure devono essere attuate rapidamente; e b. le imprese subiscono altrimenti un pregiudizio importante che non è ragionevolmente esigibile.
2 Il Consiglio federale stabilisce gli importi minimi e massimi delle indennità.
3 L’UFAE stabilisce, nel singolo caso, l’importo delle indennità e le condizioni cui queste sottostanno. A tale fine considera in particolare gli interessi delle imprese all’adozione delle misure e i vantaggi che esse ne traggono.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Natura giuridica dell'approvazione (rispettivamente della revoca) di norme regolamentari emanate da un ente amministrativo decentralizzato1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ultime sentenze del TF
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