Art. 14 LAgr
In generale
1 Il Consiglio federale può, nell’interesse dell’affidabilità e allo scopo di promuovere la qualità e lo smercio, emanare prescrizioni sulla designazione dei prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati, i quali:
- a. sono fabbricati secondo determinati procedimenti;
- b. presentano altre caratteristiche specifiche;
- c. provengono dalla regione di montagna;
- d. si distinguono per la loro origine;
- e. sono fabbricati rinunciando a determinati procedimenti o non presentano determinate caratteristiche;
- f. sono fabbricati secondo criteri particolari dello sviluppo sostenibile.
2 La designazione di tali prodotti secondo le presenti prescrizioni è facoltativa.
3 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sull’ingegneria genetica e sulle derrate alimentari.
4 Il Consiglio federale può definire contrassegni ufficiali per le designazioni previste dal presente articolo nonché dall’articolo 63 cpv. 1 lettere a e b. Può dichiararne obbligatorio l’impiego.
5 L’impiego di tali simboli è obbligatorio nelle campagne di promozione dello smercio condotte con provvedimenti secondo l’articolo 12.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Misure per rispettare l'elenco degli obblighi previsti per l'utilizzo del termine "Gruyère" come denominazione di origine protetta7 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Geschützte Ursprungsbezeichnung5 citazioni
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2 citazioni
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Verwendung der Bezeichnung "Heidi-Alp Bergkäse" bzw. "Heidi-Alpen Bergkäse"2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.