Art. 14 LAgr

In generale

1 Il Consiglio federale può, nell’interesse dell’affidabilità e allo scopo di promuovere la qualità e lo smercio, emanare prescrizioni sulla designazione dei prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati, i quali:
  1. a. sono fabbricati secondo determinati procedimenti;
  2. b. presentano altre caratteristiche specifiche;
  3. c. provengono dalla regione di montagna;
  4. d. si distinguono per la loro origine;
  5. e. sono fabbricati rinunciando a determinati procedimenti o non presentano determinate caratteristiche;
  6. f. sono fabbricati secondo criteri particolari dello sviluppo sostenibile.
2 La designazione di tali prodotti secondo le presenti prescrizioni è facoltativa.
3 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sull’ingegneria genetica e sulle derrate alimentari.
4 Il Consiglio federale può definire contrassegni ufficiali per le designazioni previste dal presente articolo nonché dall’articolo 63 cpv. 1 lettere a e b. Può dichiararne obbligatorio l’impiego.
5 L’impiego di tali simboli è obbligatorio nelle campagne di promozione dello smercio condotte con provvedimenti secondo l’articolo 12.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Misure per rispettare l'elenco degli obblighi previsti per l'utilizzo del termine "Gruyère" come denominazione di origine protetta
    · 28/07/2008 · 7 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.