Fatti

La Bergsenn AG, con sede a Ennetbürgen, produce formaggio in caseifici a Savognin e Untervaz, che commercializza con la denominazione "Heidi-Alpen Bergkäse". L'Ufficio per la sicurezza alimentare e la salute degli animali del Cantone dei Grigioni ha vietato alla Bergsenn AG l'utilizzo di questa denominazione, in quanto il formaggio non è prodotto in alpeggio e pertanto viola l'Ordinanza sulla designazione "Montagna" e "Alpe" per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati (OBAlp).

La Bergsenn AG ha presentato un ricorso contro questo divieto, dapprima senza successo presso il Dipartimento dell'economia pubblica e sociale del Cantone dei Grigioni e successivamente presso il Tribunale amministrativo federale. Infine, ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha concluso che la denominazione "Heidi-Alpen Bergkäse" è ammissibile. Sebbene i termini "Montagna" e "Alpe" possano essere utilizzati solo se sono soddisfatte le relative condizioni ai sensi dell'OBAlp, l'eccezione di cui all'articolo 3 capoverso 1 OBAlp 2011, secondo la quale il termine "Alpe" può essere utilizzato anche se le condizioni non sono soddisfatte, purché si riferisca chiaramente alle Alpi come area geografica, è applicabile in questo caso.

Il Tribunale federale ha interpretato ampiamente questa eccezione e ha concluso che…