Art. 4 LMet
Prestazioni supplementari
1 L’Ufficio federale può trattare dati meteorologici e climatologici, risultati o altre informazioni per soddisfare desideri particolari di clienti e utilizzarli commercialmente.
2 L’offerta di prestazioni supplementari dev’essere strettamente connessa con quella di base e non deve pregiudicarla.
3 L’Ufficio federale offre le prestazioni supplementari in base al diritto privato. Ne fissa i prezzi secondo le condizioni di mercato e rende note le tariffe. Il prezzo delle prestazioni supplementari non può essere inferiore al costo di produzione né essere ridotto grazie ai proventi derivanti dall’offerta di base.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Accordo in materia di assicurazione Svizzera-UE; libertà economica; ammissibilità di un'attività economica dello Stato in generale e dell'impresa di assicurazione cose cantonale di Glarona (Glarnersach) in particolare;…0 citazioni
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2Legge federale del 27 giugno 1901 concernente la Stazione centrale svizzera di meteorologia, rispettivamente del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia; misure amministrative in materia di diritto dei carte…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni29/11/2005 · 3 citazioni de
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2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.