Art. 16 LAM
Cura medica
1 L’assicurato ha diritto a una cura medica appropriata ed economica per migliorare il suo stato o la sua capacità al guadagno oppure per evitare un ulteriore pregiudizio.
2 La cura comprende segnatamente la visita e la cura medica nonché le cure che possono essere praticate ambulatorialmente oppure a domicilio o in ospedale e include le analisi, i medicamenti e gli altri mezzi e apparecchi necessari per la terapia. La visita e la cura devono essere effettuate con l’ausilio di mezzi e metodi la cui efficacia sia riconosciuta.
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4 L’assicurazione militare provvede alla cura medica. Ne ordina la ripresa se essa è indicata dal punto di vista medico o se l’assicurato ne trarrà un notevole miglioramento della capacità di guadagno.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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14 citazioni
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2Consid. 3a). - Il pregiudizio all'integrità personale si determina secondo le conseguenze del danno alla salute sulle funzioni vitali primarie (consid. 3a/bb/aaa). - Il grado di menomazione dell'integrità può superare i…4 citazioni
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3N. 1.2 Allegato 1 OPre; art. 14 cpv. 2 lett. b della legge sui trapianti; risarcimento della perdita di guadagno in caso di donazione di organi2 citazioni
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4Spese giudiziarie in procedura cantonale in caso di ricorso per denegata/ritardata giustizia nell'ambito di una procedura in materia di assicurazione per l'invalidità0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Assicurazione militare2 citazioni
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Assicurazione militare1 citazioni
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0 citazioni27/07/2012 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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