Fatti
Parti e situazione di fatto:
Il donatore di organi (in seguito: il donatore), nato nel 1979, nel 2006 donò a sua sorella un rene. Il prelievo dell’organo provocò una lesione nervosa con postumi permanenti, in particolare alla spalla sinistra, che gli impedirono di esercitare senza limitazioni la sua attività di pittore edile. Il donatore nel 2009 chiese prestazioni dell’assicurazione invalidità, ma gli fu riconosciuto solo un grado d’invalidità del 6 % e non fu ammesso alla riqualificazione professionale.
Al momento del trapianto, la ricevente dell’organo era assicurata presso la Innova Krankenversicherung AG, per poi passare alla vivacare AG (dal 2013), alla Sumiswalder Krankenkasse (dal 2017) e infine alla Easy Sana Assurance Maladie SA (dal 2023). I primi due assicuratori hanno corrisposto in parte il risarcimento della perdita di guadagno del donatore in relazione alla donazione d’organo. La vivacare AG, tuttavia, dal 2015 ha rifiutato ulteriori pagamenti per gli anni 2015 e 2016. La Sumiswalder Krankenkasse ha respinto con provvedimento del 26 luglio 2022 e decisione in sede di opposizione del 5 ottobre 2022 una pretesa del donatore al risarcimento di una perdita di guadagno complessiva di fr. 938'390.- (di cui fr. 221'700.- per gli anni 2015–2020 e fr. 716'690.- per il periodo fino al compimento del 65° anno di età).
Il donatore ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo del Canton Turgovia, che lo ha respinto con decisione del 25 ottobre 2023. Avverso tale decisione è stato presentato ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, con cui il donatore ha chiesto di obbligare la Sumiswalder Krankenkasse a corrispondere un adeguato risarcimento della perdita di guadagno.
Legge
Inquadramento giuridico della pretesa:
Il Tribunale federale ha dapprima esaminato se la pretesa del donatore al risarcimento della perdita di guadagno nei confronti dell’assicuratore malattia del ricevente d’organo trovasse fondamento nel diritto dell’assicurazione malattia (LAMal) o nel diritto della trapiantologia. È stato constatato che tale pretesa non trova un diretto fondamento né nella LAMal né nell’ordinanza corrispondente (OPre). Benché la versione originaria del punto 1.2 dell’allegato 1 OPre prevedesse un’indennità per la perdita di guadagno del donatore, tale disposizione si riferiva unicamente al periodo fino al 2008 ed è stata in seguito sostituita dalla legge sulla trapiantologia. Dal 1° luglio 2007, data di entrata in vigore della legge sulla trapiantologia (LIF), l’art. 14 cpv. 2 lett. b LIF disciplina il risarcimento della perdita di guadagno e delle altre spese del donatore.
Natura giuridica della pretesa:
Il Tribunale federale ha analizzato la natura giuridica della pretesa ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 lett. b LIF. Ha concluso che tale pretesa non è di natura né privatistica né di diritto delle assicurazioni sociali, bensì di diritto pubblico. Pur mirando primariamente alla tutela finanziaria del donatore, essa è strettamente connessa alla medicina dei trapianti disciplinata in via pubblicistica e al trattamento del ricevente dell’organo. La prestazione è finanziata con fondi dell’assicurazione malattia di diritto pubblico e mira a promuovere la disponibilità alla donazione di organi, interesse pubblico. Inoltre, la pretesa non viene fatta valere nell’ambito di un rapporto assicurativo tra donatore e assicuratore, bensì come pretesa autonoma nei confronti dell’assicuratore del ricevente dell’organo.
Diritto intertemporale e…