Art. 63 LIVA

Riporto del pagamento dell’imposta

1 I seguenti contribuenti possono dichiarare l’imposta dovuta sull’importazione di beni nel rendiconto d’imposta periodico che trasmettono all’AFC anziché versarla all’UDSC (procedura di riporto del pagamento):
  1. a. gli importatori registrati presso l’AFC che allestiscono il rendiconto secondo il metodo effettivo, purché importino ed esportino regolarmente beni e da ciò risultino regolarmente importanti eccedenze di imposta precedente;
  2. b. i fornitori di prestazioni secondo l’articolo 20a iscritti nel registro dei contribuenti, se non è stata ordinata nei loro confronti alcuna misura amministrativa di cui all’articolo 79a.
2 Se i beni importati con la procedura di riporto di pagamento dell’imposta sono ulteriormente lavorati o trasformati in territorio svizzero, l’AFC può autorizzare i contribuenti a fornire detti beni lavorati o trasformati ad altri contribuenti senza calcolare l’imposta.
3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di riporto di pagamento dell’imposta.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Legame dell'attività imprenditoriale con il territorio svizzero; dichiarazione di adesione all'estero; evasione fiscale
    · 10/12/2021 · 0 citazioni Riassunto
  2. 2
    Via di ricorso nel caso di liti riguardo al trasferimento dell'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di rapporti di diritto privato e di diritto pubblico (qui: delega)
    · 31/01/2014 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.