Art. 63 LIVA
Riporto del pagamento dell’imposta
1 I seguenti contribuenti possono dichiarare l’imposta dovuta sull’importazione di beni nel rendiconto d’imposta periodico che trasmettono all’AFC anziché versarla all’UDSC (procedura di riporto del pagamento):
- a. gli importatori registrati presso l’AFC che allestiscono il rendiconto secondo il metodo effettivo, purché importino ed esportino regolarmente beni e da ciò risultino regolarmente importanti eccedenze di imposta precedente;
- b. i fornitori di prestazioni secondo l’articolo 20a iscritti nel registro dei contribuenti, se non è stata ordinata nei loro confronti alcuna misura amministrativa di cui all’articolo 79a.
2 Se i beni importati con la procedura di riporto di pagamento dell’imposta sono ulteriormente lavorati o trasformati in territorio svizzero, l’AFC può autorizzare i contribuenti a fornire detti beni lavorati o trasformati ad altri contribuenti senza calcolare l’imposta.
3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di riporto di pagamento dell’imposta.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Legame dell'attività imprenditoriale con il territorio svizzero; dichiarazione di adesione all'estero; evasione fiscale0 citazioni
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2Via di ricorso nel caso di liti riguardo al trasferimento dell'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di rapporti di diritto privato e di diritto pubblico (qui: delega)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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11 citazioni13/02/2002 · 11 citazioni de
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10 citazioni
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9 citazioni
Ultime sentenze del TF
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