Art. 73 LIVA

1 I terzi tenuti a fornire informazioni ai sensi del cpv. 2 devono, su richiesta dell’AFC:
  1. a. fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell’assoggettamento o per il calcolo del credito fiscale nei confronti di un contribuente;
  2. b. consentire la consultazione gratuita dei libri contabili, dei giustificativi, delle carte d’affari e di altre registrazioni se le informazioni necessarie non sono ottenibili presso il contribuente.
2 Sono terzi tenuti a fornire informazioni coloro che:
  1. a. possono entrare in linea di conto come contribuenti;
  2. b. sono responsabili solidalmente con il contribuente o, in sua vece, del pagamento dell’imposta;
  3. c. ricevono o hanno fornito prestazioni;
  4. d. detengono una partecipazione importante in una società sottoposta all’imposizione di gruppo;
  5. e. attraverso una piattaforma elettronica mettono in contatto fornitori e destinatari di prestazioni.
3 È fatto salvo il segreto professionale tutelato dalla legge.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Steuerbare Entgelte und Vorsteuern sowie Löschung aus dem Register der Mehrwertsteuerpflichtigen
    · 13/02/2013 · 5 citazioni de
  • 19/03/2012 · 4 citazioni de Riassunto
  • 15/08/2012 · 3 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

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