Art. 73 LIVA
1 I terzi tenuti a fornire informazioni ai sensi del cpv. 2 devono, su richiesta dell’AFC:
- a. fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell’assoggettamento o per il calcolo del credito fiscale nei confronti di un contribuente;
- b. consentire la consultazione gratuita dei libri contabili, dei giustificativi, delle carte d’affari e di altre registrazioni se le informazioni necessarie non sono ottenibili presso il contribuente.
2 Sono terzi tenuti a fornire informazioni coloro che:
- a. possono entrare in linea di conto come contribuenti;
- b. sono responsabili solidalmente con il contribuente o, in sua vece, del pagamento dell’imposta;
- c. ricevono o hanno fornito prestazioni;
- d. detengono una partecipazione importante in una società sottoposta all’imposizione di gruppo;
- e. attraverso una piattaforma elettronica mettono in contatto fornitori e destinatari di prestazioni.
3 È fatto salvo il segreto professionale tutelato dalla legge.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Steuerbare Entgelte und Vorsteuern sowie Löschung aus dem Register der Mehrwertsteuerpflichtigen5 citazioni
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4 citazioni
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3 citazioni
Ultime sentenze del TF
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