Art. 30 OSN
Progetti di costruzione di terzi nel settore delle strade nazionali
1 L’USTRA rilascia i permessi per i progetti di costruzione all’interno degli allineamenti conformemente all’articolo 44 LSN.
2 I progetti di costruzione non devono pregiudicare la sicurezza del traffico, la destinazione dell’opera né un’eventuale futura sistemazione della strada. Ciò vale segnatamente per:
- a. la costruzione, la modifica o lo spostamento di incroci di strade nazionali con altre vie di traffico, corsi d’acqua, teleferiche, condotte e simili impianti;
- b. la costruzione di condotte lungo le strade nazionali; o c. le modifiche del terreno, per esempio le cave di sabbia.
3 L’USTRA stabilisce le misure necessarie per tutelare la sicurezza del traffico sulla strada nazionale e per evitare pericoli alle persone e alle cose. Le spese sono a carico del titolare del permesso.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Procedura di autorizzazione per un accesso diretto al centro commerciale Seedamm-Center a partire dal raccordo autostradale di Pfäffikon attraverso un ponte sopraelevato0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.