Art. 15 OG
Corte plenaria
1 La Corte plenaria si compone dei giudici ordinari. Le competono:
- a. l’emanazione dei regolamenti concernenti l’organizzazione e l’amministrazione del Tribunale, la ripartizione delle cause, l’esercizio della vigilanza sul Tribunale penale federale e sul Tribunale amministrativo federale, la composizione delle controversie tra giudici, l’informazione, le tasse di giustizia, le spese ripetibili accordate alle parti e le indennità concesse a patrocinatori d’ufficio, periti e testimoni;
- b. le nomine, in quanto non siano attribuite mediante regolamento a un altro organo del Tribunale;
- c. l’adozione del rapporto di gestione;
- d. la designazione delle corti e la nomina dei loro presidenti su proposta della Commissione amministrativa;
- e. la proposta all’Assemblea federale per la nomina del presidente e del vicepresidente;
- f. l’assunzione del segretario generale e del suo sostituto su proposta della Commissione amministrativa;
- g. le decisioni concernenti l’adesione ad associazioni internazionali;
- h. altri compiti attribuitile per legge.
2 La Corte plenaria delibera validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Separazione dei minori dagli adulti durante il carcere preventivo; codice di procedura penale minorile del Cantone di Basilea Città e legge federale sul diritto penale minorile, primato del diritto federale; art. 49 cpv…0 citazioni
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2Concretizzazione di un'iniziativa generica0 citazioni
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3Protezione delle acque dall'inquinamento, LF 16 marzo 1955. 1. Ricorso di diritto amministrativo; motivi0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.