Art. 57 LBI
1 Una domanda di brevetto risultante dalla divisione di una domanda anteriore riceve come data di deposito quella della domanda anteriore:
- a. se, all’atto del suo deposito, è stata espressamente designata come domanda divisa;
- b. se, all’atto del deposito della domanda divisa, la domanda anteriore era ancora pendente e c. nella misura in cui il suo oggetto non si estende oltre il contenuto della domanda anteriore nella sua versione iniziale.
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Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ricorso di diritto amministrativo in materia di brevetti1 citazioni
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2Nullità del brevetto, ammissibilità di modifiche nella procedura di deposito0 citazioni
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3Data di deposito della domanda divisa. 1. Art. 59c LBI, art. 64 cpv. 3 e 4 dell'ordinanza sui brevetti (OBI)0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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