Art. 57 LBI

1 Una domanda di brevetto risultante dalla divisione di una domanda anteriore riceve come data di deposito quella della domanda anteriore:
  1. a. se, all’atto del suo deposito, è stata espressamente designata come domanda divisa;
  2. b. se, all’atto del deposito della domanda divisa, la domanda anteriore era ancora pendente e c. nella misura in cui il suo oggetto non si estende oltre il contenuto della domanda anteriore nella sua versione iniziale.
2 …

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Ricorso di diritto amministrativo in materia di brevetti
    · 12/03/1968 · 1 citazioni
  2. 2
    Nullità del brevetto, ammissibilità di modifiche nella procedura di deposito
    · 11/05/2020 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    Data di deposito della domanda divisa. 1. Art. 59c LBI, art. 64 cpv. 3 e 4 dell'ordinanza sui brevetti (OBI)
    · 24/11/1981 · 0 citazioni Riassunto

Ultime sentenze del TF

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