Art. 17 OIP

Menzione della riduzione di prezzo

1 L’indicazione in cifre di riduzioni di prezzo, abbuoni, vantaggi procurati da campagne di ritiro o di scambio come anche di regali, ecc. è assimilata all’indicazione di altri prezzi all’infuori di quelli effettivamente da pagare.
2 L’obbligo di indicare i prezzi e di specificare il prodotto e l’unità di vendita si applica, giusta la presente ordinanza, a tali indicazioni. Sono eccettuate le indicazioni concernenti parecchi prodotti di ugual natura, prodotti diversi, gruppi di prodotti o assortimenti, sempre che l’aliquota o l’importo di riduzione siano i medesimi.
3 Il cpv. 2 si applica per analogia alle prestazioni di servizio.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 17 dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi, dell'11 dicembre 1978 (RS 942.211)
    · 02/11/1982 · 1 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi
    · 11/12/1986 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.