Art. 1 LRDP

Principio

1 Il produttore è responsabile del danno quando un prodotto difettoso cagiona:
  1. a. la morte o lesioni corporali a una persona;
  2. b. un danno o la distruzione di una cosa che, per sua natura, sia normalmente destinata all’uso o consumo privato e che sia stata utilizzata dal danneggiato principalmente per fini privati.
2 Egli non è responsabile per il danno cagionato al prodotto difettoso.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Responsabilità per danno da prodotti; danno in causa (art. 1 LRDP); prova di un difetto di fabbricazione (art. 4 cpv. 1 LRDP); eccezione alla responsabilità risultante dall'art. 5 cpv. 1 lett. e LRDP
    · 18/03/2011 · 1 citazioni Riassunto
  2. 2
    Contratto medico; errore di sterilizzazione; responsabilità per le spese di mantenimento del figlio (non pianificato) della paziente
    · 20/12/2005 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Produktehaftpflicht
    · 29/06/2010 · 0 citazioni de
  • 18/06/2007 · 0 citazioni de
  • Haftung des Geschäftsherrn aus Schäden für Produktemängel
    · 25/01/2006 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.