Art. 1 OIFo
Tariffe dell’imposta alla fonte applicabili
1 Per la ritenuta d’imposta alla fonte, alle persone indicate di seguito sono attribuiti i seguenti tariffari:
- a. tariffario A: persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che non vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento;
- b. tariffario B: coniugi non separati legalmente o di fatto, nel caso in cui uno solo dei coniugi eserciti un’attività lucrativa;
- c. tariffario C: coniugi non separati legalmente o di fatto che esercitano entrambi un’attività lucrativa;
- d. tariffario D: persone che ricevono prestazioni ai sensi dell’articolo 18 cpv. 3 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- e. tariffario E: persone con imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui agli articoli 21–24;
- f. ... g. tariffario G: persone assoggettate all’imposta alla fonte che percepiscono proventi compensativi di cui all’articolo 3 che non sono versati tramite il datore di lavoro;
- h. tariffario H: persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;
- i. tariffario L: frontalieri secondo la Convenzione dell’11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (CDI‑D) che adempiono le condizioni richieste per il tariffario A;
- j. tariffario M: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario B;
- k. tariffario N: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario C;
- l. tariffario P: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario H;
- m. tariffario Q: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario G;
- n. tariffario R: lavoratori frontalieri imponibili secondo l’articolo 3 paragrafo 1 dell’Accordo del 23 dicembre 2020 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri (Accordo sui frontalieri CH‑I) che adempiono le condizioni richieste per il tariffario A;
- o. tariffario S: lavoratori frontalieri imponibili secondo l’articolo 3 paragrafo 1 dell’Accordo sui frontalieri CH‑I che adempiono le condizioni richieste per il tariffario B;
- p. tariffario T: lavoratori frontalieri imponibili secondo l’articolo 3 paragrafo 1 dell’Accordo sui frontalieri CH‑I che adempiono le condizioni richieste per il tariffario C;
- q. tariffario U: lavoratori frontalieri imponibili secondo l’articolo 3 paragrafo 1 dell’Accordo sui frontalieri CH‑I che adempiono le condizioni richieste per il tariffario H;
- r. tariffario V: lavoratori frontalieri imponibili secondo l’articolo 3 paragrafo 1 dell’Accordo sui frontalieri CH‑I che adempiono le condizioni richieste per il tariffario G.
2 L’aliquota per i proventi assoggettati all’imposta alla fonte secondo il cpv. 1 lettere d e g è stabilita nei numeri 1 e 2 dell’allegato.
3 L’imposta alla fonte applicata ai lavoratori frontalieri di cui al cpv. 1 lettere n–r ammonta all’80 per cento dell’imposta alla fonte secondo il tariffario per il quale i lavoratori frontalieri adempiono le condizioni.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Tariffa per figli minorenni a carico1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni
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Quellensteuer1 citazioni
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SB.2024.000460 citazioni25/09/2024 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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