Art. 1 OIFo

Tariffe dell’imposta alla fonte applicabili

1 Per la ritenuta d’imposta alla fonte, alle persone indicate di seguito sono attribuiti i seguenti tariffari:
  1. a. tariffario A: persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che non vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento;
  2. b. tariffario B: coniugi non separati legalmente o di fatto, nel caso in cui uno solo dei coniugi eserciti un’attività lucrativa;
  3. c. tariffario C: coniugi non separati legalmente o di fatto che esercitano entrambi un’attività lucrativa;
  4. d. tariffario D: persone che ricevono prestazioni ai sensi dell’articolo 18 cpv. 3 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
  5. e. tariffario E: persone con imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui agli articoli 21–24;
  6. f. ... g. tariffario G: persone assoggettate all’imposta alla fonte che percepiscono proventi compensativi di cui all’articolo 3 che non sono versati tramite il datore di lavoro;
  7. h. tariffario H: persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;
  8. i. tariffario L: frontalieri secondo la Convenzione dell’11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (CDI‑D) che adempiono le condizioni richieste per il tariffario A;
  9. j. tariffario M: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario B;
  10. k. tariffario N: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario C;
  11. l. tariffario P: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario H;
  12. m. tariffario Q: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario G;
  13. n. tariffario R: lavoratori frontalieri imponibili secondo l’articolo 3 paragrafo 1 dell’Accordo del 23 dicembre 2020 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri (Accordo sui frontalieri CH‑I) che adempiono le condizioni richieste per il tariffario A;
  14. o. tariffario S: lavoratori frontalieri imponibili secondo l’articolo 3 paragrafo 1 dell’Accordo sui frontalieri CH‑I che adempiono le condizioni richieste per il tariffario B;
  15. p. tariffario T: lavoratori frontalieri imponibili secondo l’articolo 3 paragrafo 1 dell’Accordo sui frontalieri CH‑I che adempiono le condizioni richieste per il tariffario C;
  16. q. tariffario U: lavoratori frontalieri imponibili secondo l’articolo 3 paragrafo 1 dell’Accordo sui frontalieri CH‑I che adempiono le condizioni richieste per il tariffario H;
  17. r. tariffario V: lavoratori frontalieri imponibili secondo l’articolo 3 paragrafo 1 dell’Accordo sui frontalieri CH‑I che adempiono le condizioni richieste per il tariffario G.
2 L’aliquota per i proventi assoggettati all’imposta alla fonte secondo il cpv. 1 lettere d e g è stabilita nei numeri 1 e 2 dell’allegato.
3 L’imposta alla fonte applicata ai lavoratori frontalieri di cui al cpv. 1 lettere n–r ammonta all’80 per cento dell’imposta alla fonte secondo il tariffario per il quale i lavoratori frontalieri adempiono le condizioni.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Tariffa per figli minorenni a carico
    · 26/06/2018 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 11/06/2009 · 3 citazioni de Riassunto
  • Quellensteuer
    · 19/02/2008 · 1 citazioni de
  • SB.2024.00046
    25/09/2024 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.