Art. 18 OPT
Collaborazione
1 Per riconoscere tempestivamente eventuali conflitti nell’ambito della pianificazione ed eliminarli di comune intesa, il servizio federale competente garantisce un coinvolgimento il più tempestivo possibile:
- a. delle autorità interessate della Confederazione, dei Cantoni e dei Paesi limitrofi;
- b. delle organizzazioni e delle persone interessate di diritto pubblico e privato che non appartengono all’amministrazione, sempreché siano affidati loro compiti pubblici.
2 Se un piano direttore cantonale in vigore impedisce o ostacola in modo sproporzionato il perseguimento degli obiettivi di un piano settoriale, il Cantone e il servizio federale competente coordinano le procedure per il pertinente adeguamento del piano direttore e per l’elaborazione del piano settoriale.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Decisione di approvazione dei piani per una linea d'alta tensione di 380/220/132/65 kV tra Bitsch/Massaboden-Filet/Mörel-Ulrichen ("Gommerleitung").1 citazioni
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2Aeroporto di Zurigo: partecipazione del Cantone di Turgovia alla procedura di coordinamento PSIA; art. 37 cpv. 5 LNA; art. 3a cpv. 1 OSIA; art. 4 cpv. 2 e art. 13 cpv. 2 LPT; art. 14 segg1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Um- bzw. Neubau der 380/220/132/65 kV-Gommerleitung auf der Teilstrecke Bitsch/Massaboden-Filet/Mörel-Ulrichen1 citazioni
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Mitwirkung des Kantons Thurgau im SIL-Koordinationsprozess1 citazioni
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Plangenehmigung für den Neubau von zwei Schnellabrollwegen von der Piste 340 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.