Art. 19 LRTV
Dati statistici
1 L’UFCOM allestisce una statistica in collaborazione con l’UFCOM di statistica. Tale statistica contiene i dati di cui le autorità competenti necessitano per:
- a. elaborare e applicare il diritto;
- b. avere una visione d’insieme del mercato.
2 Le emittenti di programmi svizzeri forniscono regolarmente all’UFCOM i dati necessari.
3 L’UFCOM può mettere i risultati statistici a disposizione del pubblico.
4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli; in particolare stabilisce i principi in materia di rilevazione dei dati, esecuzione di singole rilevazioni, impiego dei dati rilevati e pubblicazione di risultati statistici.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Possibilità, dal punto di vista del diritto vigente in materia di radiodiffusione, di menzionare l'ACS e il TCS nell'ambito dei bollettini sul traffico trasmessi da radio DRS6 citazioni
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2Ammissibilità di "slogans" o "claims" nell'ambito della sponsorizzazione radiotelevisiva ("Celebrations")1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni20/05/2008 · 1 citazioni de
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der Sendung bilden kann, erscheint diese Auffassung mit Blick auf Sinn und Zweck des Verbots der politischen Werbung (hierzu einlässlich BGE 123 II 402 E. 5) jedoch nicht zwingend; die Problematik braucht hier indessen nicht weiter vertieft zu werden, da vorliegend so oder anders nicht von einer irgendwie gearteten "politischen Werbebotschaft" ausgegangen werden kann.1 citazioni
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Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.