Art. 56 LRTV
Procedimento di conciliazione e di decisione
1 Se entro tre mesi le parti non giungono a un’intesa in merito all’obbligo e alle condizioni di diffusione, decide l’UFCOM.
2 L’UFCOM basa la propria decisione su valori comparativi svizzeri o esteri, sempreché le parti non adducano alcun mezzo di prova che giustifichi una deroga.
3 Nel periodo compreso fra la presentazione della domanda e il passaggio in giudicato della decisione, l’UFCOM può decidere provvisoriamente in merito alla diffusione e stabilire le condizioni finanziarie.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Possibilità, dal punto di vista del diritto vigente in materia di radiodiffusione, di menzionare l'ACS e il TCS nell'ambito dei bollettini sul traffico trasmessi da radio DRS2 citazioni
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2Diffusione di spot pubblicitari per scaricare video ed immagini pornografiche destinati ai telefoni cellulari0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Werbespots in diversen Sendungen von "Lovers TV"1 citazioni
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der Sendung bilden kann, erscheint diese Auffassung mit Blick auf Sinn und Zweck des Verbots der politischen Werbung (hierzu einlässlich BGE 123 II 402 E. 5) jedoch nicht zwingend; die Problematik braucht hier indessen nicht weiter vertieft zu werden, da vorliegend so oder anders nicht von einer irgendwie gearteten "politischen Werbebotschaft" ausgegangen werden kann.1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.