Art. 69 LRTV
Disposizioni generali
1 L’obbligo dei componenti di un’economia domestica di tipo privato o di una collettività di pagare il canone inizia il primo giorno del mese seguente la costituzione dell’economia domestica o della collettività e termina l’ultimo giorno del mese in cui questa è sciolta.
2 Per la riscossione del canone è determinante la costituzione dell’economia domestica di tipo privato o della collettività così come risulta dal registro cantonale o comunale degli abitanti.
3 Il Consiglio federale disciplina la periodicità, l’esigibilità e la prescrizione del canone.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Canone di ricezione per la radio e la televisione; assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto6 citazioni
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2Via di ricorso nel caso di liti riguardo al trasferimento dell'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di rapporti di diritto privato e di diritto pubblico (qui: delega)5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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21 citazioni13/12/2022 · 21 citazioni de
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18 citazioni
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Contributo domestico ai sensi dell'art. 69 ss. LRTV16 citazioni
Ultime sentenze del TF
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