Art. 21 LFFS
Esenzione assicurativa
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2 Le disposizioni cantonali e comunali sull’obbligo di assicurarsi non sono applicabili alle FFS.
3 È fatta salva l’indennità dovuta in virtù della legge federale del 22 dicembre 1916 sull’utilizzazione delle forze idriche.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Esenzione delle Ferrovie federali svizzere SA (FFS SA) dalle imposte cantonali3 citazioni
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2Inammissibilità dell'assunzione di una società anonima di diritto privato da parte di un istituto di diritto pubblico per mezzo di una fusione mediante incorporazione0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni
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Art. 29 und Art. 49 Abs. 1 BV (Grundstückgewinnsteuer)1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.