Art. 125 LEF

1 La realizzazione si fa ai pubblici incanti, dei quali sono resi noti precedentemente il luogo, il giorno e l’ora.
2 La forma di pubblicazione del bando, il modo, il tempo ed il luogo degli incanti sono determinati dall’ufficiale col maggior riguardo possibile agli interessi delle parti. Non è richiesta l’inserzione del bando nel foglio ufficiale.
3 Quando il debitore, il creditore e i terzi interessati abbiano in Svizzera una dimora conosciuta o un rappresentante, l’ufficio d’esecuzione li avvisa con lett. semplice, almeno tre giorni prima, del giorno, dell’ora e del luogo dell’incanto.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 54_III_78
    08/12/1927 · 3 citazioni
  2. 2
    DTF 38_I_739
    03/10/1912 · 3 citazioni
  3. 3
    Realizzazione di un pegno immobiliare; provvedimento eccezionale (art. 18 cpv. 2 RFF)
    · 27/09/1994 · 2 citazioni Riassunto
  4. 4
    Pubblicazione dell'avviso d'incanto relativo a un immobile
    · 02/02/1984 · 2 citazioni Riassunto
  5. 5
    Pubblici incanti (art. 125 sgg., 133 sgg., 156 e 256 LEF)
    · 31/05/1956 · 2 citazioni Riassunto
  6. 6
    La norma dell'art. 125 cp. 3 LEF non è una semplice prescrizione d'ordine; la sua inosservanza giustifica l'annullamento dell'incanto
    · 06/03/1956 · 2 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Steigerungsanzeige
    PS210026
    · 15/03/2021 · 1 citazioni de
  • Steigerung (Beschwerde über ein Betreibungsamt)
    PS190029
    · 26/09/2019 · 1 citazioni de
  • 29/04/2004 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.