Art. 125 LEF
1 La realizzazione si fa ai pubblici incanti, dei quali sono resi noti precedentemente il luogo, il giorno e l’ora.
2 La forma di pubblicazione del bando, il modo, il tempo ed il luogo degli incanti sono determinati dall’ufficiale col maggior riguardo possibile agli interessi delle parti. Non è richiesta l’inserzione del bando nel foglio ufficiale.
3 Quando il debitore, il creditore e i terzi interessati abbiano in Svizzera una dimora conosciuta o un rappresentante, l’ufficio d’esecuzione li avvisa con lett. semplice, almeno tre giorni prima, del giorno, dell’ora e del luogo dell’incanto.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1DTF 54_III_783 citazioni08/12/1927 · 3 citazioni
-
2DTF 38_I_7393 citazioni03/10/1912 · 3 citazioni
-
3Realizzazione di un pegno immobiliare; provvedimento eccezionale (art. 18 cpv. 2 RFF)2 citazioni
-
4Pubblicazione dell'avviso d'incanto relativo a un immobile2 citazioni
-
5Pubblici incanti (art. 125 sgg., 133 sgg., 156 e 256 LEF)2 citazioni
-
6La norma dell'art. 125 cp. 3 LEF non è una semplice prescrizione d'ordine; la sua inosservanza giustifica l'annullamento dell'incanto2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Steigerungsanzeige1 citazioniPS210026· 15/03/2021 · 1 citazioni de
-
Steigerung (Beschwerde über ein Betreibungsamt)1 citazioniPS190029· 26/09/2019 · 1 citazioni de
-
1 citazioni29/04/2004 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.