Art. 130 LEF
In luogo dell’incanto si può procedere alla vendita a trattative private: 1. quando tutti gli interessati vi acconsentono esplicitamente; 2. quando si tratti di carte-valori o d’altri oggetti che hanno un prezzo di borsa o di mercato ed il prezzo offerto raggiunga il corso della giornata; 3. quando si tratta di oggetti di metallo prezioso per i quali le offerte fatte all’incanto non hanno raggiunto il valore del metallo e se ne offre questo prezzo; 4. nel caso dell’articolo 124 cpv. 2.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Vendita a trattative private nel fallimento (art. 256 LEF). 1. Natura giuridica della vendita a trattative private nel fallimento (consid. 4). 2. La vendita a trattative private dev'essere, in linea di principio, annull…4 citazioni
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2Vendite a trattative private (art. 130 LEF): conseguenze per un diritto di prelazione costituito per contratto (art. 51 cpv. 1 RFF)1 citazioni
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31 citazioni
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4DTF 74_III_821 citazioni01/01/1948 · 1 citazioni
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5DTF 59_III_931 citazioni28/03/1933 · 1 citazioni
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6Realizzazione anticipata di criptofondi0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Zustimmung zur Durchführung eines Freihandverkaufs1 citazioni
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Revisionsgesuch gegen das Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts 5A_390/2020 vom 16. Februar 2021.0 citazioni
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Maggiorazione per rilancio0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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