Art. 150 LEF

1 I creditori devono, per mezzo dell’ufficiale, restituire quitanzati al debitore i titoli dei crediti intieramente soddisfatti.
2 Ove il credito sia soddisfatto soltanto in parte, il creditore conserva il titolo; l’ufficio vi indica o fa indicare dall’autorità competente per quale importo il credito continui a sussistere.
3 Trattandosi di realizzazione di fondi, l’ufficio d’esecuzione procede alle necessarie cancellazioni e mutazioni nel registro fondiario di servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e diritti personali annotati.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Radiazione d'un attestato di carenza di beni
    · 18/09/1969 · 1 citazioni
  2. 2
    Realizzazione di quote di comproprietà nel fallimento.
    · 05/07/1976 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 79_III_20
    15/01/1953 · 0 citazioni
  4. 4
    DTF 74_III_37
    01/01/1948 · 0 citazioni
  5. 5
    DTF 56_III_113
    16/06/1930 · 0 citazioni
  6. 6
    DTF 52_III_168
    16/11/1926 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Maggiorazione per rilancio
    · 16/01/2006 · 1 citazioni de
  • Entscheid Kantonsgericht, 02.05.2017
    BES.2016.68
    · 02/05/2017 · 0 citazioni de
  • Annullierung von Verlustscheinen.
    · 21/03/2007 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.