Art. 150 LEF
1 I creditori devono, per mezzo dell’ufficiale, restituire quitanzati al debitore i titoli dei crediti intieramente soddisfatti.
2 Ove il credito sia soddisfatto soltanto in parte, il creditore conserva il titolo; l’ufficio vi indica o fa indicare dall’autorità competente per quale importo il credito continui a sussistere.
3 Trattandosi di realizzazione di fondi, l’ufficio d’esecuzione procede alle necessarie cancellazioni e mutazioni nel registro fondiario di servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e diritti personali annotati.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Radiazione d'un attestato di carenza di beni1 citazioni
-
2Realizzazione di quote di comproprietà nel fallimento.0 citazioni
-
3DTF 79_III_200 citazioni15/01/1953 · 0 citazioni
-
4DTF 74_III_370 citazioni01/01/1948 · 0 citazioni
-
5DTF 56_III_1130 citazioni16/06/1930 · 0 citazioni
-
6DTF 52_III_1680 citazioni16/11/1926 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Maggiorazione per rilancio1 citazioni
-
Entscheid Kantonsgericht, 02.05.20170 citazioniBES.2016.68· 02/05/2017 · 0 citazioni de
-
Annullierung von Verlustscheinen.0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.