Art. 153a LEF
Opposizione. Annullamento dell’avviso ai locatari e agli affittuari
1 Se è stata fatta opposizione, il creditore può chiederne il rigetto o promuovere l’azione di accertamento del credito o del diritto di pegno entro dieci giorni dalla comunicazione dell’opposizione.
2 Il creditore soccombente nella procedura di rigetto può promuovere azione ordinaria entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.
3 Trascorsi infruttuosamente i termini, l’avviso ai locatari e agli affittuari viene revocato.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare; procedura applicabile durante il divieto di pagare le pigioni al terzo proprietario del pegno o al debitore nel caso di contestazione sia del credito o del dirit…5 citazioni
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2La cartella ipotecaria quale titolo di rigetto dell'opposizione in caso di pegno appartenente ad un terzo1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni21/03/2014 · 2 citazioni de
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Klagefristansetzung vom 2. Juni 2015 / Betreibung (Beschwerde über ein Betreibungsamt)1 citazioniPS150203· 04/12/2015 · 1 citazioni de
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1 citazioni31/10/2013 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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