Art. 153a LEF

Opposizione. Annullamento dell’avviso ai locatari e agli affittuari

1 Se è stata fatta opposizione, il creditore può chiederne il rigetto o promuovere l’azione di accertamento del credito o del diritto di pegno entro dieci giorni dalla comunicazione dell’opposizione.
2 Il creditore soccombente nella procedura di rigetto può promuovere azione ordinaria entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.
3 Trascorsi infruttuosamente i termini, l’avviso ai locatari e agli affittuari viene revocato.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare; procedura applicabile durante il divieto di pagare le pigioni al terzo proprietario del pegno o al debitore nel caso di contestazione sia del credito o del dirit…
    · 28/09/2000 · 5 citazioni
  2. 2
    La cartella ipotecaria quale titolo di rigetto dell'opposizione in caso di pegno appartenente ad un terzo
    · 31/10/2013 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 21/03/2014 · 2 citazioni de
  • Klagefristansetzung vom 2. Juni 2015 / Betreibung (Beschwerde über ein Betreibungsamt)
    PS150203
    · 04/12/2015 · 1 citazioni de
  • 31/10/2013 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.