Art. 160 LEF
1 La comminatoria di fallimento contiene: 1. le indicazioni della domanda d’esecuzione; 2. la data del precetto; 3. l’avvertenza che, scaduto il termine di venti giorni, il creditore potrà chiedere il fallimento del debitore; 4. l’avvertenza che il debitore che intende contestare l’ammissibilità della procedura di fallimento può ricorrere entro dieci giorni all’autorità di vigilanza (art. 17).
2 Si ricorderà inoltre al debitore che la legge gli permette di proporre un concordato.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Termine per rendere verosimile la solvibilità e produrre i documenti0 citazioni
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2Vecchio art. 39 cpv. 1 n. 5, art. 171 segg0 citazioni
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3Contenuto della comminatoria di fallimento (art. 160 cpv. 1 LEF)0 citazioni
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4Notificazione di un atto esecutivo (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF)0 citazioni
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5Cessione di crediti per l'incasso (art. 131 cpv. 2 LEF)0 citazioni
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6Attestato di insufficienza di pegno0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Apertura della procedura fallimentare1 citazioni
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1 citazioni02/10/2008 · 1 citazioni de
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1 citazioni10/09/2002 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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