Art. 160 LEF

1 La comminatoria di fallimento contiene: 1. le indicazioni della domanda d’esecuzione; 2. la data del precetto; 3. l’avvertenza che, scaduto il termine di venti giorni, il creditore potrà chiedere il fallimento del debitore; 4. l’avvertenza che il debitore che intende contestare l’ammissibilità della procedura di fallimento può ricorrere entro dieci giorni all’autorità di vigilanza (art. 17).
2 Si ricorderà inoltre al debitore che la legge gli permette di proporre un concordato.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Termine per rendere verosimile la solvibilità e produrre i documenti
    · 26/07/2013 · 0 citazioni Riassunto
  2. 2
    Vecchio art. 39 cpv. 1 n. 5, art. 171 segg
    · 02/10/2008 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    Contenuto della comminatoria di fallimento (art. 160 cpv. 1 LEF)
    · 10/09/2002 · 0 citazioni
  4. 4
    Notificazione di un atto esecutivo (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF)
    · 04/01/1995 · 0 citazioni
  5. 5
    Cessione di crediti per l'incasso (art. 131 cpv. 2 LEF)
    · 07/09/1967 · 0 citazioni
  6. 6
    Attestato di insufficienza di pegno
    · 28/11/1959 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Apertura della procedura fallimentare
    · 26/07/2013 · 1 citazioni de
  • 02/10/2008 · 1 citazioni de
  • 10/09/2002 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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