Art. 176 LEF
1 Il giudice comunica senza indugio agli uffici d’esecuzione, agli uffici dei fallimenti, al registro di commercio e al registro fondiario: 1. la dichiarazione di fallimento; 2. la revoca del fallimento; 3. la chiusura del fallimento; 4. le decisioni che attribuiscono effetto sospensivo a un ricorso; 5. i provvedimenti conservativi.
2 Il fallimento è menzionato nel registro fondiario al più tardi due giorni dopo la relativa dichiarazione.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Incapacità di disporre del fallito, tutela dell'acquisto da parte di terzi in buona fede (art. 204 cpv. 1 LEF, art. 865, 866 e 973 CC)1 citazioni
-
2Carattere vincolante delle dichiarazioni di fallimento per le autorità del fallimento, Art. 171 LEF0 citazioni
-
3DTF 56_III_1890 citazioni01/01/1930 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Chiusura della procedura fallimentare1 citazioni
-
Widerruf des Konkurses0 citazioniPS240241· 27/01/2025 · 0 citazioni de
-
Revision der Konkurseröffnung0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.