Art. 176 LEF

1 Il giudice comunica senza indugio agli uffici d’esecuzione, agli uffici dei fallimenti, al registro di commercio e al registro fondiario: 1. la dichiarazione di fallimento; 2. la revoca del fallimento; 3. la chiusura del fallimento; 4. le decisioni che attribuiscono effetto sospensivo a un ricorso; 5. i provvedimenti conservativi.
2 Il fallimento è menzionato nel registro fondiario al più tardi due giorni dopo la relativa dichiarazione.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Incapacità di disporre del fallito, tutela dell'acquisto da parte di terzi in buona fede (art. 204 cpv. 1 LEF, art. 865, 866 e 973 CC)
    · 14/09/1989 · 1 citazioni
  2. 2
    Carattere vincolante delle dichiarazioni di fallimento per le autorità del fallimento, Art. 171 LEF
    · 21/03/1974 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 56_III_189
    01/01/1930 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Chiusura della procedura fallimentare
    · 24/10/2018 · 1 citazioni de
  • Widerruf des Konkurses
    PS240241
    · 27/01/2025 · 0 citazioni de
  • Revision der Konkurseröffnung
    · 14/05/2013 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.